Art. 2.
(Delega al Governo per l'adeguamento del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

      1. Al fine di completare il sistema di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l'adeguamento del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, tenendo conto delle esigenze organizzative e del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riordino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della disciplina dei congedi previsti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, per tutti i lavoratori autonomi e subordinati,

 

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nonché per i soggetti ad essi equiparati;

          b) piena attuazione dei princìpi di eguaglianza di genere e di pari opportunità tra uomini e donne nella materia dei congedi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso meccanismi di rimodulazione o di alternanza tra lavoratrice e lavoratore;

          c) introduzione di meccanismi di flessibilità che consentano di usufruire dei congedi previsti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, nei periodi di effettiva necessità personale o familiare, ferma restando la durata massima dei medesimi congedi;

          d) introduzione della fruizione oraria del congedo parentale nel limite massimo della metà dell'orario giornaliero, con esclusione della cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altri permessi o riposi previsti dalla legge;

          e) facoltà per le lavoratrici madri, nel caso di decesso del bambino all'atto della nascita o durante il periodo di astensione obbligatoria, di riprendere anticipatamente l'attività lavorativa, previa presentazione di idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla loro salute;

          f) previsione della possibilità di partecipazione delle lavoratrici a concorsi pubblici, a procedure selettive interne, anche finalizzate alla progressione in carriera, a corsi di formazione professionale, nonché a corsi di riqualificazione per la progressione in carriera, comunque denominati, nel periodo del congedo di maternità, previa presentazione di idonea certificazione medica attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla loro salute;

          g) previsione che il divieto di licenziamento previsto dal comma 9 dell'articolo 54 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applichi, oltre che nel caso di adozione e di affidamento, anche nel caso di affidamento

 

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preadottivo, e che abbia durata pari al periodo complessivamente previsto per i genitori biologici;

          h) previsione che la lavoratrice o il lavoratore, per la cura di ciascun figlio minore di età, anche nel caso di adozione o affidamento di minori, abbia diritto, alternandosi con l'altro genitore, su istanza e con preavviso di almeno tre mesi al datore di lavoro, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, verificando con il datore di lavoro le modalità di articolazione della prestazione, per un periodo della durata massima di dodici mesi, al termine del quale è prevista l'automatica trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;

          i) previsione che al rapporto di lavoro a tempo parziale di cui alla lettera h) del presente comma non si applichino le norme in materia di lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni.

      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali maggiormente rappresentative, ed è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il loro parere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso il termine previsto dal periodo precedente, il decreto è emanato anche in mancanza dei suddetti pareri.
      3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere emanate, nel

 

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rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al comma 2, ulteriori disposizioni integrative e correttive.